Art. 355

Accordi di coordinamento

In vigore dal 10 ott 2014
Accordi di coordinamento 1.   Gli accordi di coordinamento da concludere ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE sono in forma scritta. 2.   Gli accordi di coordinamento specificano quanto segue sia per il caso di continuità aziendale che per le situazioni di emergenza: (a) le informazioni minime che le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza devono trasmettere all'autorità di vigilanza del gruppo o che l'autorità di vigilanza del gruppo deve trasmettere alle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio; (b) la lingua e la frequenza delle informazioni che le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza devono trasmettere all'autorità di vigilanza del gruppo o che l'autorità di vigilanza del gruppo deve trasmettere alle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio; (c) la lingua e la frequenza delle informazioni che devono essere scambiate con tutte le altre autorità interessate; (d) l'obbligo di adottare un piano di lavoro rivisto almeno annualmente e approvato dal collegio delle autorità di vigilanza per il coordinamento delle attività di vigilanza del collegio nei 12 mesi successivi; (e) un piano di emergenza approvato dal collegio delle autorità di vigilanza. 3.   Il piano di emergenza di cui al paragrafo 2, lettera e), è adattato ai rischi specifici del gruppo di assicurazione o di riassicurazione. Comprende accordi riguardanti tutti i seguenti elementi: (a) il riconoscimento dell'esistenza di una crisi; (b) la preparazione della gestione delle crisi; (c) la valutazione delle crisi; (d) la gestione delle crisi; (e) la comunicazione esterna. 4.   Il piano di emergenza stabilisce che le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza scambino tutte le seguenti informazioni non appena esse sono disponibili: (a) una descrizione della situazione di emergenza, con un'indicazione dell'eventuale impatto sui contraenti e sui mercati finanziari; (b) l'individuazione delle imprese del gruppo che sono interessate dalla situazione di emergenza di cui alla lettera a) e informazioni pertinenti sulla loro situazione finanziaria; (c) un elenco delle misure adottate dal gruppo relativamente alla situazione di emergenza di cui alla lettera a); (d) un elenco delle misure adottate da una delle autorità di vigilanza interessate relativamente alla situazione di emergenza di cui alla lettera a) e una descrizione di eventuali misure nazionali esistenti che sono rilevanti per la gestione e la risoluzione delle crisi. 5.   Gli accordi di coordinamento di cui al paragrafo 2 sono sottoposti a verifiche e revisioni periodiche da parte del collegio delle autorità di vigilanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-355

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accordi di coordinamento (Art. 355 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo