Art. 355 · Accordi di coordinamento

Art. 355

Accordi di coordinamento

In vigore dal 10 ott 2014
Accordi di coordinamento 1.   Gli accordi di coordinamento da concludere ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE sono in forma scritta. 2.   Gli accordi di coordinamento specificano quanto segue sia per il caso di continuità aziendale che per le situazioni di emergenza: (a) le informazioni minime che le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza devono trasmettere all'autorità di vigilanza del gruppo o che l'autorità di vigilanza del gruppo deve trasmettere alle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio; (b) la lingua e la frequenza delle informazioni che le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza devono trasmettere all'autorità di vigilanza del gruppo o che l'autorità di vigilanza del gruppo deve trasmettere alle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio; (c) la lingua e la frequenza delle informazioni che devono essere scambiate con tutte le altre autorità interessate; (d) l'obbligo di adottare un piano di lavoro rivisto almeno annualmente e approvato dal collegio delle autorità di vigilanza per il coordinamento delle attività di vigilanza del collegio nei 12 mesi successivi; (e) un piano di emergenza approvato dal collegio delle autorità di vigilanza. 3.   Il piano di emergenza di cui al paragrafo 2, lettera e), è adattato ai rischi specifici del gruppo di assicurazione o di riassicurazione. Comprende accordi riguardanti tutti i seguenti elementi: (a) il riconoscimento dell'esistenza di una crisi; (b) la preparazione della gestione delle crisi; (c) la valutazione delle crisi; (d) la gestione delle crisi; (e) la comunicazione esterna. 4.   Il piano di emergenza stabilisce che le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza scambino tutte le seguenti informazioni non appena esse sono disponibili: (a) una descrizione della situazione di emergenza, con un'indicazione dell'eventuale impatto sui contraenti e sui mercati finanziari; (b) l'individuazione delle imprese del gruppo che sono interessate dalla situazione di emergenza di cui alla lettera a) e informazioni pertinenti sulla loro situazione finanziaria; (c) un elenco delle misure adottate dal gruppo relativamente alla situazione di emergenza di cui alla lettera a); (d) un elenco delle misure adottate da una delle autorità di vigilanza interessate relativamente alla situazione di emergenza di cui alla lettera a) e una descrizione di eventuali misure nazionali esistenti che sono rilevanti per la gestione e la risoluzione delle crisi. 5.   Gli accordi di coordinamento di cui al paragrafo 2 sono sottoposti a verifiche e revisioni periodiche da parte del collegio delle autorità di vigilanza.
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