Art. 355
Accordi di coordinamento
In vigore dal 10 ott 2014
Accordi di coordinamento
1. Gli accordi di coordinamento da concludere ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE sono in forma scritta.
2. Gli accordi di coordinamento specificano quanto segue sia per il caso di continuità aziendale che per le situazioni di emergenza:
(a)
le informazioni minime che le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza devono trasmettere all'autorità di vigilanza del gruppo o che l'autorità di vigilanza del gruppo deve trasmettere alle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio;
(b)
la lingua e la frequenza delle informazioni che le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza devono trasmettere all'autorità di vigilanza del gruppo o che l'autorità di vigilanza del gruppo deve trasmettere alle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio;
(c)
la lingua e la frequenza delle informazioni che devono essere scambiate con tutte le altre autorità interessate;
(d)
l'obbligo di adottare un piano di lavoro rivisto almeno annualmente e approvato dal collegio delle autorità di vigilanza per il coordinamento delle attività di vigilanza del collegio nei 12 mesi successivi;
(e)
un piano di emergenza approvato dal collegio delle autorità di vigilanza.
3. Il piano di emergenza di cui al paragrafo 2, lettera e), è adattato ai rischi specifici del gruppo di assicurazione o di riassicurazione. Comprende accordi riguardanti tutti i seguenti elementi:
(a)
il riconoscimento dell'esistenza di una crisi;
(b)
la preparazione della gestione delle crisi;
(c)
la valutazione delle crisi;
(d)
la gestione delle crisi;
(e)
la comunicazione esterna.
4. Il piano di emergenza stabilisce che le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza scambino tutte le seguenti informazioni non appena esse sono disponibili:
(a)
una descrizione della situazione di emergenza, con un'indicazione dell'eventuale impatto sui contraenti e sui mercati finanziari;
(b)
l'individuazione delle imprese del gruppo che sono interessate dalla situazione di emergenza di cui alla lettera a) e informazioni pertinenti sulla loro situazione finanziaria;
(c)
un elenco delle misure adottate dal gruppo relativamente alla situazione di emergenza di cui alla lettera a);
(d)
un elenco delle misure adottate da una delle autorità di vigilanza interessate relativamente alla situazione di emergenza di cui alla lettera a) e una descrizione di eventuali misure nazionali esistenti che sono rilevanti per la gestione e la risoluzione delle crisi.
5. Gli accordi di coordinamento di cui al paragrafo 2 sono sottoposti a verifiche e revisioni periodiche da parte del collegio delle autorità di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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