Art. 313

Mezzi di comunicazione

In vigore dal 10 ott 2014
Mezzi di comunicazione Le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono le informazioni di cui all', paragrafo 1, in formato elettronico.
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Mezzi di comunicazione (Art. 313 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo