Art. 147
Misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT
In vigore dal 10 ott 2014
Misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT
1. La misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT è uguale alla somma delle misure di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione dei segmenti indicati nell'allegato XIV.
2. Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, la misura di volume di un determinato segmento s è uguale a:
dove:
(a)
V(prem,s)
è la misura di volume per il rischio di tariffazione del segmento s;
(b)
V(res,s)
è la misura di volume per il rischio di riservazione del segmento s;
(c)
DIVs
è il fattore di diversificazione geografica del segmento s.
3. Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, la misura di volume per il rischio di tariffazione di un determinato segmento s è uguale a:
dove:
(a)
Ps
è una stima dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà nei 12 mesi successivi;
(b)
P(last,s)
sono i premi acquisiti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s negli ultimi 12 mesi;
(c)
FP(existing,s)
è il valore attuale atteso dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà dopo i 12 mesi successivi in relazione ai contratti esistenti;
(d)
FP(future,s)
è il valore attuale atteso dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà per i contratti la cui data di rilevazione iniziale è compresa nei 12 mesi successivi, esclusi, tuttavia, i premi da acquisire durante i 12 mesi seguenti alla data di rilevazione iniziale.
4. Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono scegliere, in alternativa al calcolo di cui al paragrafo 3, di calcolare la misura di volume per il rischio di tariffazione di un determinato segmento s applicando la seguente formula:
purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a)
l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha deciso che i premi acquisiti dall'impresa nel segmento s nei 12 mesi successivi non eccedano Ps
;
(b)
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha stabilito efficaci meccanismi di controllo per garantire il rispetto dei limiti per i premi acquisiti di cui alla lettera a);
(c)
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha comunicato alla propria autorità di vigilanza la decisione di cui alla lettera a) e le relative motivazioni.
Ai fini del presente paragrafo, i termini Ps
, FP(existing,s)
e FP(future,s)
sono da intendersi nell'accezione di cui al paragrafo 3, lettere a), c) e d).
5. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 3 e 4, i premi sono da intendersi al netto, previa deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione. Non sono dedotti i seguenti premi per i contratti di riassicurazione:
(a)
i premi relativi a eventi non assicurativi o crediti di assicurazione regolati non inclusi nei flussi di cassa di cui all', paragrafo 3;
(b)
i premi per i contratti di riassicurazione non conformi agli .
6. Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, la misura di volume per il rischio di riservazione di un determinato segmento è uguale alla migliore stima degli accantonamenti per i sinistri da pagare nel segmento considerato, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, purché i contratti di riassicurazione o le società veicolo siano conformi agli . La misura di volume non è un importo negativo.
7. Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, il fattore predefinito di diversificazione geografica è 1 o è calcolato ai sensi dell'allegato III.
Storico versioni
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