Art. 4
Aiuto finanziario per i ritiri destinato alle organizzazioni di produttori
In vigore dal 29 set 2014
Aiuto finanziario per i ritiri destinato alle organizzazioni di produttori
1. L'aiuto finanziario dell'Unione è concesso per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per i ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita effettuati con riguardo ai prodotti di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento e nel corso del periodo di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento.
2. Il limite massimo del 5 % di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applica ai prodotti di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento nel caso in cui tali prodotti vengano ritirati nel corso del periodo menzionato all', paragrafo 3, del presente regolamento.
3. Per i prodotti elencati all', paragrafo 2, del presente regolamento, ma che non figurano nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli importi massimi del sostegno sono quelli fissati nell'allegato II del presente regolamento.
4. Per i pomodori, l'importo massimo è quello fissato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio.
5. In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita è pari al 75 % dell'importo massimo del sostegno per altre destinazioni di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'allegato II del presente regolamento.
6. Le organizzazioni di produttori possono avvalersi dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 anche se tali operazioni di ritiro dal mercato non sono previste nell'ambito dei loro programmi operativi o delle strategie nazionali degli Stati membri. All'aiuto finanziario dell'Unione a norma del presente articolo non si applicano l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
7. L'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
8. Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le operazioni di ritiro dei prodotti di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento quando tali prodotti vengono ritirati durante il periodo di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento.
9. Le spese sostenute conformemente al presente articolo rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.
Storico versioni
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