Art. 2
Attribuzione di quantitativi massimi agli Stati membri
In vigore dal 29 set 2014
Attribuzione di quantitativi massimi agli Stati membri
1. Il sostegno di cui all', paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i quantitativi di prodotti di cui all'allegato I.
Detto sostegno è altresì disponibile per le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta in tutti gli Stati membri, con riguardo ad uno o più prodotti di cui all', paragrafo 2, come stabilito dallo Stato membro interessato, a condizione che il quantitativo ulteriore non superi le 3 000 tonnellate per Stato membro.
2. Per quanto riguarda i quantitativi per Stato membro di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare, per ogni prodotto o gruppo di prodotti, i quantitativi ritirati dal mercato destinati alla distribuzione gratuita o ritirati dal mercato con altre destinazioni, come anche la superficie equivalente di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione.
3. Entro il 31 ottobre 2014 gli Stati membri possono decidere di non avvalersi, in tutto o in parte, del quantitativo di 3 000 tonnellate. Essi comunicano alla Commissione, entro la stessa data, gli eventuali quantitativi non utilizzati. Dal momento della notifica, le operazioni svolte nello Stato membro interessato non sono ammissibili al sostegno di cui al presente regolamento.
Storico versioni
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