Art. 10

Notifiche

In vigore dal 29 set 2014
Notifiche 1.   Entro il 30 settembre 2014, il 15 ottobre 2014, il 31 ottobre 2014, il 15 novembre 2014, il 30 novembre 2014, il 15 dicembre 2014, il 31 dicembre 2014, il 15 gennaio 2015, il 31 gennaio 2015 e il 15 febbraio 2015 gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun prodotto, le seguenti informazioni: (a) i quantitativi ritirati destinati alla distribuzione gratuita; (b) i quantitativi ritirati con altre destinazioni; (c) la superficie equivalente di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta; (d) la spesa totale incorsa per i quantitativi e le superfici di cui alle lettere a), b) e c). Solo le operazioni che sono state realizzate sono oggetto delle notifiche. Per tali notifiche gli Stati membri si avvalgono dei modelli riportati nell'allegato III. 2.   Al momento di effettuare la loro prima notifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi del sostegno da essi stabiliti conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, o all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli del presente regolamento, avvalendosi dei modelli riportati nell'allegato IV.
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