Art. 1
Abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 950/2014
In vigore dal 22 set 2014
Abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 950/2014
È abrogato il regolamento delegato (UE) n. 950/2014.
Esso continua tuttavia ad applicarsi per le domande presentate conformemente all'articolo 4 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Qualora l'accettazione dell'intero quantitativo di prodotti per i quali, in una determinata settimana, sono state presentate domande di aiuto alla Commissione, conformemente al precedente comma, comporti il superamento del volume massimo di cui all' del regolamento delegato (UE) n. 950/2014, la Commissione fissa, mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, un coefficiente di attribuzione applicabile ai quantitativi delle domande comunicatele in quella settimana. Il coefficiente di attribuzione limita il quantitativo totale di prodotti ammissibili al regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato al volume massimo di cui all' del regolamento delegato (UE) n. 950/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:992:oj#art-1