Art. 1 · Abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 950/2014

Art. 1

Abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 950/2014

In vigore dal 22 set 2014
Abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 950/2014 È abrogato il regolamento delegato (UE) n. 950/2014. Esso continua tuttavia ad applicarsi per le domande presentate conformemente all'articolo 4 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora l'accettazione dell'intero quantitativo di prodotti per i quali, in una determinata settimana, sono state presentate domande di aiuto alla Commissione, conformemente al precedente comma, comporti il superamento del volume massimo di cui all' del regolamento delegato (UE) n. 950/2014, la Commissione fissa, mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, un coefficiente di attribuzione applicabile ai quantitativi delle domande comunicatele in quella settimana. Il coefficiente di attribuzione limita il quantitativo totale di prodotti ammissibili al regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato al volume massimo di cui all' del regolamento delegato (UE) n. 950/2014.
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