Art. 9
Caratteristiche dei sistemi di scambio elettronico di dati
In vigore dal 22 set 2014
Caratteristiche dei sistemi di scambio elettronico di dati
1. I sistemi di scambio elettronico di dati garantiscono la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione del mittente a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 125, paragrafo 8, e dell'articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
I sistemi di scambio elettronico di dati sono disponibili e operativi sia in orario di ufficio sia al di fuori di tale orario, salvo che per interventi di manutenzione tecnica.
2. Lo Stato membro che di sua iniziativa impone ai beneficiari un uso obbligatorio dei sistemi di scambio elettronico di dati provvede a che le caratteristiche tecniche di tali sistemi non ostacolino l'agevole attuazione dei fondi, né costituiscano una limitazione dell'accesso per i beneficiari.
La disposizione non si applica ai sistemi di scambio elettronico di dati il cui uso sia stato imposto ai beneficiari da uno Stato membro durante un precedente periodo di programmazione e che siano conformi alle altre prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
3. I sistemi di scambio elettronico di dati sono dotati almeno delle seguenti funzionalità:
a)
moduli interattivi e/o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati archiviati in corrispondenza di fasi successive delle procedure;
b)
calcoli automatici, se del caso;
c)
controlli automatici integrati che riducono, per quanto possibile, ripetuti scambi di documenti o informazioni;
d)
segnalazioni di avviso generate dal sistema che avvertono il beneficiario della possibilità di eseguire determinate azioni;
e)
tracking on line dello status che consente al beneficiario di seguire lo status attuale del progetto;
f)
disponibilità di tutti i precedenti dati e documenti trattati dal sistema di scambio elettronico di dati.
Storico versioni
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