Art. 10
Trasmissione di documenti e di dati attraverso i sistemi di scambio elettronico di dati
In vigore dal 22 set 2014
Trasmissione di documenti e di dati attraverso i sistemi di scambio elettronico di dati
1. I beneficiari e le autorità di cui all'articolo 122, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 inseriscono i documenti e i dati di cui sono responsabili e gli eventuali aggiornamenti nei sistemi di scambio elettronico di dati nel formato elettronico definito dallo Stato membro.
Gli Stati membri definiscono le condizioni e i termini dettagliati di scambio elettronico di dati nel documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione richiamato all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Gli scambi di dati e le transazioni recano una firma elettronica compatibile con uno dei tre tipi di firma elettronica definiti dalla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
3. Si considera data di trasmissione dei documenti e dei dati dal beneficiario alle autorità, e viceversa, di cui all'articolo 122, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la data di presentazione per via elettronica delle informazioni archiviate nei sistemi di scambio elettronico di dati.
4. La presentazione dei documenti e dei dati relativi a una stessa operazione tramite i sistemi di scambio elettronico di dati è effettuata una sola volta, come recita l'articolo 122, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, per tutte le autorità che attuano lo stesso programma.
Tali autorità collaborano a livello giuridico, organizzativo, semantico e tecnico, in modo da garantire l'efficacia della comunicazione, nonché lo scambio e il riutilizzo delle informazioni e delle conoscenze.
Ciò non pregiudica i processi che consentono al beneficiario di aggiornare i dati errati o obsoleti o i documenti illeggibili.
5. I sistemi di scambio elettronico di dati sono accessibili in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o mediante un'interfaccia tecnica che consente la sincronizzazione e la trasmissione automatiche dei dati tra i sistemi dei beneficiari e quelli degli Stati membri.
6. Nel trattamento delle informazioni i sistemi di scambio elettronico di dati garantiscono il rispetto della tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
7. In casi di forza maggiore, in particolare in caso di malfunzionamento dei sistemi di scambio elettronico di dati o di assenza di una connessione dati stabile, il beneficiario interessato può presentare alle autorità competenti le informazioni richieste nella forma e secondo le modalità stabilite dallo Stato membro per tali casi. Non appena vengano meno le cause di forza maggiore, lo Stato membro assicura l'integrazione dei documenti pertinenti nella base dati connessa ai sistemi di scambio elettronico di dati.
In deroga al paragrafo 3, si considera data di presentazione delle informazioni richieste la data dell'invio dei documenti nella forma stabilita.
8. Gli Stati membri assicurano che possano avvalersi dei sistemi di scambio elettronico di dati di cui articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti i beneficiari, compresi i beneficiari di operazioni le quali sono in corso alla data in cui i sistemi di scambio di dati elettronici diventano operativi e alle quali si applica lo scambio elettronico dei dati.
Storico versioni
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