Art. 27

Requisiti applicabili alla protezione contro altri rischi meccanici

In vigore dal 19 set 2014
Requisiti applicabili alla protezione contro altri rischi meccanici Le procedure di prova e i requisiti applicabili alla protezione contro i rischi meccanici diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 14 e agli , compresa la protezione contro superfici ruvide, spigoli vivi, la rottura di condotti che trasportano liquidi e lo spostamento incontrollato del veicolo, di cui all', paragrafo 2, lettera p), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T, C, R ed S sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XXIV del presente regolamento.
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Requisiti applicabili alla protezione contro altri rischi meccanici (Art. 27 Regolamento (UE) 2014/1322) — Testo vigente | Portale Normativo