Art. 27 · Requisiti applicabili alla protezione contro altri rischi meccanici

Art. 27

Requisiti applicabili alla protezione contro altri rischi meccanici

In vigore dal 19 set 2014
Requisiti applicabili alla protezione contro altri rischi meccanici Le procedure di prova e i requisiti applicabili alla protezione contro i rischi meccanici diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 14 e agli , compresa la protezione contro superfici ruvide, spigoli vivi, la rottura di condotti che trasportano liquidi e lo spostamento incontrollato del veicolo, di cui all', paragrafo 2, lettera p), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T, C, R ed S sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XXIV del presente regolamento.
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