Art. 13

Requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento (strutture di protezione antiribaltamento montate posteriormente sui trattori a carreggiata stretta)

In vigore dal 19 set 2014
Requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento (strutture di protezione antiribaltamento montate posteriormente sui trattori a carreggiata stretta) Le procedure di prova e i requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento montate posteriormente di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 167/2013 per quanto riguarda i trattori a carreggiata stretta per i veicoli delle categorie T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3 sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato X del presente regolamento.
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Requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento (strutture di protezione antiribaltamento montate posteriormente sui trattori a carreggiata stretta) (Art. 13 Regolamento (UE) 2014/1322) — Testo vigente | Portale Normativo