Art. 11

Requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento (prove statiche)

In vigore dal 19 set 2014
Requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento (prove statiche) In alternativa ai requisiti di cui agli , i costruttori possono scegliere di adempiere ai requisiti del presente articolo se il tipo di veicolo rientra nel campo di applicazione di cui all'allegato VIII del presente regolamento. Le procedure di prova e i requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 167/2013 per quanto riguarda le prove statiche dei veicoli delle categorie T1/C1, T4.2/C4.2 e T4.3/C4.3 sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.
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Requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento (prove statiche) (Art. 11 Regolamento (UE) 2014/1322) — Testo vigente | Portale Normativo