Art. 1

In vigore dal 8 set 2014
All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 è aggiunta la lettera seguente: «e) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che conducono transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del Donbass.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2014/959 — Testo vigente | Portale Normativo