Art. 1
In vigore dal 8 set 2014
All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 è aggiunta la lettera seguente:
«e)
le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che conducono transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del Donbass.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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