Art. 2
In vigore dal 20 ago 2014
1) Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:
a)
chiedere la divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento;
b)
presentare osservazioni scritte alla Commissione; e
c)
chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore della DG Commercio.
2) Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono comunicare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.
Storico versioni
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