Art. 2

In vigore dal 20 ago 2014
1)   Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono: a) chiedere la divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento; b) presentare osservazioni scritte alla Commissione; e c) chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore della DG Commercio. 2)   Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono comunicare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.
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