Art. 1
In vigore dal 20 ago 2014
1) È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico attualmente classificabile al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922 42 00 10) e originario dell'Indonesia.
2) Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio
%
Codice addizionale TARIC
PT. Cheil Jedang Indonesia
7,0
B961
PT. Miwon Indonesia
13,3
B962
Tutte le altre società
28,4
B999
3) L'applicazione delle aliquote di dazio individuali attribuite alle società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato. In mancanza di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4) L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
5) Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:904:oj#art-1