Art. 5

Capacità di presentare offerte conformi per la capacità di infrastruttura

In vigore dal 11 ago 2014
Capacità di presentare offerte conformi per la capacità di infrastruttura Il gestore dell'infrastruttura non rifiuta una richiesta per una traccia ferroviaria specifica con la motivazione che essa non garantisce la capacità del richiedente di preparare un'offerta conforme per la capacità di infrastruttura, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, a meno che: a) il richiedente non abbia risposto a due richieste consecutive di informazioni mancanti o abbia risposto ripetutamente senza soddisfare le condizioni di cui al prospetto informativo della rete a norma dell'articolo 27 della direttiva 2012/34/UE e dell'allegato IV di tale direttiva circa le procedure per richiedere una tratta ferroviaria e b) il gestore dell'infrastruttura sia in grado di dimostrare, dando seguito a una richiesta dell'organismo di regolamentazione, di aver intrapreso tutti i ragionevoli provvedimenti per appoggiare la tempestiva e corretta presentazione delle richieste.
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Capacità di presentare offerte conformi per la capacità di infrastruttura (Art. 5 Regolamento (UE) 2014/870) — Testo vigente | Portale Normativo