Art. 4

Livello e durata delle garanzie finanziarie

In vigore dal 11 ago 2014
Livello e durata delle garanzie finanziarie 1.   Il livello delle garanzie finanziarie relative a un richiedente non supera l'importo stimato delle spese sostenute durante due mesi di operazioni ferroviarie richieste. 2.   I canoni di prenotazione corrisposti a norma dell'articolo 36 della direttiva 2012/34/UE, devono essere dedotti dall'importo massimo stimato delle spese di cui al paragrafo 1. 3.   Il gestore dell'infrastruttura non può chiedere che una garanzia finanziaria prenda effetto con un anticipo superiore a dieci giorni rispetto al primo giorno del mese in cui l'impresa ferroviaria avvia le operazioni ferroviarie il cui pagamento dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere coperto dalla suddetta garanzia finanziaria. Se la capacità è assegnata dopo tale data, il gestore dell'infrastruttura può chiedere la garanzia finanziaria con un breve preavviso.
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Livello e durata delle garanzie finanziarie (Art. 4 Regolamento (UE) 2014/870) — Testo vigente | Portale Normativo