Art. 8

Principi attivi candidati alla sostituzione

In vigore dal 4 ago 2014
Principi attivi candidati alla sostituzione 1.   Nel preparare il suo parere a norma dell', paragrafo 2, l'Agenzia valuta se il principio attivo soddisfa uno dei criteri di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, e tratta la questione nel proprio parere. 2.   Prima di trasmettere il suo parere alla Commissione, l'Agenzia rende pubbliche, fatti salvi gli articoli 66 e 67 del regolamento (UE) n. 528/2012, le informazioni sui principi attivi candidati alla sostituzione, per un periodo non superiore a 60 giorni, durante il quale i terzi interessati possono comunicare informazioni pertinenti, anche relative ai sostituti disponibili. L'Agenzia tiene in debito conto le informazioni ricevute nel mettere a punto il proprio parere. 3.   Nel caso in cui il principio attivo sia approvato, e soddisfi uno dei criteri stabiliti all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, è considerato come candidato alla sostituzione nel regolamento adottato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento.
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Principi attivi candidati alla sostituzione (Art. 8 Regolamento (UE) 2014/1062) — Testo vigente | Portale Normativo