Art. 7
Parere dell'Agenzia
In vigore dal 4 ago 2014
Parere dell'Agenzia
1. Il presente articolo si applica se sussiste una delle seguenti condizioni:
(a)
l'autorità competente di valutazione ha presentato una relazione di valutazione, a norma dell', paragrafo 2, e, se del caso, una proposta o una consultazione ai sensi dell', paragrafo 7;
(b)
una relazione di un'autorità competente è stata trasmessa alla Commissione ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma la relazione di valutazione non è ancora stata riesaminata dal comitato permanente sui biocidi a norma dell', paragrafo 4, del suddetto regolamento.
2. Previa accettazione della relazione, l'Agenzia prepara e trasmette alla Commissione un parere in merito all'approvazione del principio attivo/tipo di prodotto o la sua iscrizione nella categoria 1, 2, 3, 4, 5 o 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, o entrambe, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
L'Agenzia inizia l'elaborazione del parere entro uno dei seguenti termini, a seconda di quale data sia posteriore:
(a)
tre mesi dalla data di accettazione della relazione;
(b)
i termini di cui all'allegato III.
L'Agenzia trasmette il parere alla Commissione entro 270 giorni dalla data di inizio della sua preparazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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