Art. 4
In vigore dal 30 lug 2014
Per i prodotti non contemplati dall', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1890/2005 e dall', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 quale esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 e modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi versati o contabilizzati a norma dell', paragrafo 1, e dell' del regolamento (CE) n. 1890/2005 e dell', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 quale esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 prima della modifica introdotta dal presente regolamento sono oggetto di rimborso o di sgravio.
Le domande di rimborso e di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile. I termini previsti dall'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8), ove scaduti prima della data di pubblicazione del presente regolamento o alla data della sua pubblicazione oppure ove in scadenza entro i sei mesi successivi a tale data, sono prorogati in modo da scadere sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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