Art. 2

In vigore dal 30 lug 2014
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012, l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, attualmente classificati ai codici NC 7318 12 10 , ex 7318 14 10 [codici TARIC a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 830/2014 (*1) della Commissione: 7318 14 10 51, 7318 14 10 59, 7318 14 10 81 e 7318 14 10 89], 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 e 7318 15 70 , originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. Gli elementi di fissaggio bimetallici, così definiti: viti autoperforanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e di punta e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'autoperforazione del foro di guida e l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro nonché le viti autofilettanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro, entrambe attualmente classificate al codice NC ex 7318 14 10 , non sono oggetto del dazio antidumping definitivo. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 830/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e a loro parti e le domande di riesame relativo a nuovi esportatori e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi (GU L 226 del 31.7.2014, pag. 16).» " b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Qualora un produttore esportatore di Taiwan fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) durante periodo dell'inchiesta (dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all', paragrafo 1; b) on è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori di Taiwan soggetti alle misure istituite dal presente regolamento, e c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne una quantità rilevante nell'Unione, l'allegato può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette a un'aliquota media ponderata del dazio pari al 15,8 %.»
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