Art. 1
Strategia
In vigore dal 29 lug 2014
Strategia
1. La strategia per l'attuazione del programma di distribuzione di latte nelle scuole che gli Stati membri devono elaborare a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è presentata alla Commissione entro il 1o luglio di ogni anno.
2. Nella strategia sono indicati almeno i seguenti elementi:
a)
il livello amministrativo cui è attuato il programma di distribuzione del latte;
b)
un elenco dei tipi di latte e prodotti lattiero-caseari, con i rispettivi codici NC, selezionati nell'ambito del programma e una descrizione del processo di decisione dei prodotti da fornire;
c)
le modalità di fornitura dei prodotti previsti dal programma, inclusa la frequenza e il calendario di distribuzione nonché i beneficiari del programma;
d)
le spese previste nel quadro del programma, comprese informazioni sulla possibilità che vengano effettuati pagamenti nazionali in conformità dell'articolo 217 del regolamento (UE) n. 1308/2013, precisando le modalità di finanziamento di tali pagamenti;
e)
le modalità previste per valutare l'efficacia del programma.
3. Qualora decidano di introdurre misure di accompagnamento per il programma di distribuzione di latte nelle scuole a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri descrivono tali misure nella loro strategia, compresi gli obiettivi e i benefici attesi e le modalità di finanziamento.
Storico versioni
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