Art. 1 · Strategia

Art. 1

Strategia

In vigore dal 29 lug 2014
Strategia 1.   La strategia per l'attuazione del programma di distribuzione di latte nelle scuole che gli Stati membri devono elaborare a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è presentata alla Commissione entro il 1o luglio di ogni anno. 2.   Nella strategia sono indicati almeno i seguenti elementi: a) il livello amministrativo cui è attuato il programma di distribuzione del latte; b) un elenco dei tipi di latte e prodotti lattiero-caseari, con i rispettivi codici NC, selezionati nell'ambito del programma e una descrizione del processo di decisione dei prodotti da fornire; c) le modalità di fornitura dei prodotti previsti dal programma, inclusa la frequenza e il calendario di distribuzione nonché i beneficiari del programma; d) le spese previste nel quadro del programma, comprese informazioni sulla possibilità che vengano effettuati pagamenti nazionali in conformità dell'articolo 217 del regolamento (UE) n. 1308/2013, precisando le modalità di finanziamento di tali pagamenti; e) le modalità previste per valutare l'efficacia del programma. 3.   Qualora decidano di introdurre misure di accompagnamento per il programma di distribuzione di latte nelle scuole a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri descrivono tali misure nella loro strategia, compresi gli obiettivi e i benefici attesi e le modalità di finanziamento.
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