Art. 23
Relazioni e riesame
In vigore dal 23 lug 2014
Relazioni e riesame
1. La Commissione presenta a intervalli regolari al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione contiene tutte le informazioni pertinenti, tra cui l’elenco delle azioni intentate nei confronti dell’Unione o degli Stati membri, i relativi procedimenti e lodi, nonché l’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione. La prima relazione è trasmessa entro il 18 settembre 2019. Le relazioni successive sono trasmesse in seguito ogni tre anni.
2. La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio un elenco delle richieste di consultazioni presentate dai ricorrenti, delle azioni e dei lodi arbitrali.
3. Insieme alla relazione di cui al paragrafo 1 e sulla base delle proprie conclusioni, la Commissione può anche presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento.
Storico versioni
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