Art. 25

Cooperazione con le autorità nazionali competenti

In vigore dal 18 lug 2014
Cooperazione con le autorità nazionali competenti La Commissione utilizza le informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti in risposta a propria richiesta solo per i seguenti scopi: a) per svolgere i compiti ad essa affidati inerenti al riconoscimento e alla sorveglianza degli organismi riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009; b) quali elementi probanti ai fini del processo decisionale a norma del presente regolamento, fatte salve le disposizioni di cui agli del medesimo.
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