Art. 25
Cooperazione con le autorità nazionali competenti
In vigore dal 18 lug 2014
Cooperazione con le autorità nazionali competenti
La Commissione utilizza le informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti in risposta a propria richiesta solo per i seguenti scopi:
a)
per svolgere i compiti ad essa affidati inerenti al riconoscimento e alla sorveglianza degli organismi riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009;
b)
quali elementi probanti ai fini del processo decisionale a norma del presente regolamento, fatte salve le disposizioni di cui agli del medesimo.
Storico versioni
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