Art. 25 · Cooperazione con le autorità nazionali competenti

Art. 25

Cooperazione con le autorità nazionali competenti

In vigore dal 18 lug 2014
Cooperazione con le autorità nazionali competenti La Commissione utilizza le informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti in risposta a propria richiesta solo per i seguenti scopi: a) per svolgere i compiti ad essa affidati inerenti al riconoscimento e alla sorveglianza degli organismi riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009; b) quali elementi probanti ai fini del processo decisionale a norma del presente regolamento, fatte salve le disposizioni di cui agli del medesimo.
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