Art. 55
Processo decisionale
In vigore dal 15 lug 2014
Processo decisionale
1. In caso di deliberazioni su una singola entità o su un gruppo stabiliti in un solo Stato membro partecipante, se tutti i membri di cui all', paragrafi 1 e 3, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente e i membri di cui all', paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.
2. In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, se tutti i membri di cui all', paragrafi 1 e 4, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente e i membri di cui all', paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.
3. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
Storico versioni
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