Art. 55

Processo decisionale

In vigore dal 15 lug 2014
Processo decisionale 1.   In caso di deliberazioni su una singola entità o su un gruppo stabiliti in un solo Stato membro partecipante, se tutti i membri di cui all', paragrafi 1 e 3, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente e i membri di cui all', paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice. 2.   In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, se tutti i membri di cui all', paragrafi 1 e 4, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente e i membri di cui all', paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice. 3.   In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
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Processo decisionale (Art. 55 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo