Art. 1
Oggetto
In vigore dal 15 lug 2014
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce regole e una procedura uniformi per la risoluzione delle entità di cui all' stabilite negli Stati membri partecipanti di cui all'.
Le regole e la procedura uniformi sono applicate dal Comitato di risoluzione unico istituito ai sensi dell' («Comitato»), insieme al Consiglio e alla Commissione e alle autorità nazionali di risoluzione nell'ambito del meccanismo di risoluzione unico («SRM») stabilito dal presente regolamento. L'SRM è sostenuto da un Fondo di risoluzione unico («Fondo»).
L'utilizzo del Fondo è subordinato all'entrata in vigore di un accordo fra gli Stati membri partecipanti («Accordo») sul trasferimento dei contributi raccolti a livello nazionale al Fondo e sulla progressiva fusione dei diversi contributi raccolti a livello nazionale che dovranno essere assegnati ai comparti nazionali del Fondo.
Storico versioni
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