Art. 1

Intensità specifica dell'aiuto pubblico

In vigore dal 14 lug 2014
Intensità specifica dell'aiuto pubblico Qualora siano rispettate diverse delle condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 in relazione a una sola operazione, le diverse maggiorazioni o riduzioni percentuali supplementari dell'intensità dell'aiuto pubblico di cui a tale allegato sono applicate con le modalità seguenti: a) qualora differenti maggiorazioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la maggiorazione più elevata; b) qualora differenti riduzioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la riduzione più elevata; c) qualora un'operazione possa beneficiare di una o più maggiorazioni supplementari di punti percentuali e, allo stesso tempo, siano applicabili una o più riduzioni di punti percentuali, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la riduzione più elevata.
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