Art. 1
Intensità specifica dell'aiuto pubblico
In vigore dal 14 lug 2014
Intensità specifica dell'aiuto pubblico
Qualora siano rispettate diverse delle condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 in relazione a una sola operazione, le diverse maggiorazioni o riduzioni percentuali supplementari dell'intensità dell'aiuto pubblico di cui a tale allegato sono applicate con le modalità seguenti:
a)
qualora differenti maggiorazioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la maggiorazione più elevata;
b)
qualora differenti riduzioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la riduzione più elevata;
c)
qualora un'operazione possa beneficiare di una o più maggiorazioni supplementari di punti percentuali e, allo stesso tempo, siano applicabili una o più riduzioni di punti percentuali, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la riduzione più elevata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:772:oj#art-1