Art. 5

In vigore dal 10 lug 2014
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I né destinato a loro vantaggio. 3.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che ostacolano il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità nel Darfur e nella regione, commettono violazioni del diritto internazionale umanitario o del diritto internazionale dei diritti umani o altre atrocità, violano l'embargo sulle armi e/o sono responsabili di voli militari offensivi nella regione del Darfur, designati dal comitato per le sanzioni.
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