Art. 3
In vigore dal 10 lug 2014
In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e tecnica e servizi di intermediazione connessi:
a)
all'equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, al controllo del rispetto dei diritti umani o a programmi di sviluppo istituzionale dell'ONU, dell'Unione africana (UA) e dell'Unione europea;
b)
al materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea, dell'ONU e dell'UA;
c)
alle attrezzature per lo sminamento e al materiale destinato a essere utilizzato in operazioni di sminamento.
Storico versioni
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