Art. 25
Disposizioni finali
In vigore dal 3 lug 2014
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Entro un anno dalla notifica della decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell', paragrafo 2, i gestori di SPIS si adeguano ai requisiti imposti dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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