Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 3 lug 2014
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti di sorveglianza relativi agli SPIS.
2. Il Consiglio direttivo adotta una decisione con la quale identifica i sistemi di pagamento soggetti al presente regolamento, i rispettivi gestori e le autorità competenti. La lista sarà mantenuta sul sito Internet della BCE e aggiornata a ogni cambiamento.
3. Un sistema di pagamento è identificato come SPIS se: a) è idoneo a essere notificato ai sensi della direttiva 98/26/CE da parte di uno Stato membro la cui moneta è l'euro ovvero il suo gestore è insediato nell'area dell'euro o ivi stabilito attraverso una succursale che provvede alla gestione del sistema; e b) almeno due delle seguenti condizioni siano soddisfatte nell'anno civile considerato:
i)
il valore medio totale giornaliero dei pagamenti denominati in euro trattati è pari o superiore all'importo di 10 miliardi di euro;
ii)
la sua quota di mercato è pari o superiore ad almeno una di quelle di seguito indicate:
—
15 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro,
—
5 % del volume totale dei pagamenti transfrontalieri denominati in euro,
—
75 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro a livello dello Stato membro la cui moneta è l'euro;
iii)
la sua attività transfrontaliera (ossia con partecipanti insediati in un paese diverso da quello del gestore dello SPIS e/o mediante collegamenti transfrontalieri con altri sistemi di pagamento), coinvolge cinque o più paesi e genera come minimo il 33 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro elaborati da quel SPIS;
iv)
è utilizzato per il regolamento di altre IFM.
4. I gestori di SPIS garantiscono che lo SPIS da loro gestito rispetti gli i requisiti imposti dagli articoli da 3 a 21.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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