Art. 1 · Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 3 lug 2014
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti di sorveglianza relativi agli SPIS. 2.   Il Consiglio direttivo adotta una decisione con la quale identifica i sistemi di pagamento soggetti al presente regolamento, i rispettivi gestori e le autorità competenti. La lista sarà mantenuta sul sito Internet della BCE e aggiornata a ogni cambiamento. 3.   Un sistema di pagamento è identificato come SPIS se: a) è idoneo a essere notificato ai sensi della direttiva 98/26/CE da parte di uno Stato membro la cui moneta è l'euro ovvero il suo gestore è insediato nell'area dell'euro o ivi stabilito attraverso una succursale che provvede alla gestione del sistema; e b) almeno due delle seguenti condizioni siano soddisfatte nell'anno civile considerato: i) il valore medio totale giornaliero dei pagamenti denominati in euro trattati è pari o superiore all'importo di 10 miliardi di euro; ii) la sua quota di mercato è pari o superiore ad almeno una di quelle di seguito indicate: — 15 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro, — 5 % del volume totale dei pagamenti transfrontalieri denominati in euro, — 75 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro a livello dello Stato membro la cui moneta è l'euro; iii) la sua attività transfrontaliera (ossia con partecipanti insediati in un paese diverso da quello del gestore dello SPIS e/o mediante collegamenti transfrontalieri con altri sistemi di pagamento), coinvolge cinque o più paesi e genera come minimo il 33 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro elaborati da quel SPIS; iv) è utilizzato per il regolamento di altre IFM. 4.   I gestori di SPIS garantiscono che lo SPIS da loro gestito rispetti gli i requisiti imposti dagli articoli da 3 a 21.
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