Art. 5
Preparazione delle relazioni SREP e delle relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità
In vigore dal 23 giu 2014
Preparazione delle relazioni SREP e delle relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità
1. Per favorire la debita considerazione della valutazione del rischio delle filiazioni nella decisione congiunta ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti interessate forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata le relazioni SREP e le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 2, lettera (b).
2. Le relazioni SREP sono preparate utilizzando il modello di cui all'allegato I. Esse sono integrate dal quadro sinottico dei punteggi utilizzando la tabella 1 dell'allegato II e dalla sinossi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale utilizzando la tabella 2 dell'allegato II.
Le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità sono preparate utilizzando il modello di cui all'allegato V. Esse sono integrate dal quadro sinottico dei punteggi utilizzando la tabella 1 dell'allegato VI e dalla sinossi della valutazione della liquidità utilizzando la tabella 2 dell'allegato VI.
Le relazioni SREP e le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità possono includere altre informazioni rilevanti.
Storico versioni
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