Art. 2

In vigore dal 23 giu 2014
È vietato: a) importare nell'Unione europea merci originarie della Crimea o di Sebastopoli; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a).
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