Art. 2
In vigore dal 23 giu 2014
È vietato:
a)
importare nell'Unione europea merci originarie della Crimea o di Sebastopoli;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:692:oj#art-2