Art. 45
Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati
In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati
1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese che rimediano ai danni ambientali mediante il risanamento di siti contaminati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L'investimento comporta la riparazione del danno ambientale, compreso il danno alla qualità del suolo o delle acque di superficie o delle falde freatiche.
3. Se è individuata la persona giuridica o fisica responsabile del danno ambientale in base al diritto applicabile in ciascuno Stato membro, fatte salve le norme dell'Unione in tale settore — in particolare la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (58), modificata dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (59), la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (60) e la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (61) — tale persona deve finanziare il risanamento sulla base del principio «chi inquina paga» senza fruire di alcun aiuto di Stato. Se non è possibile individuare il responsabile in base al diritto applicabile o imputargli i costi, la persona responsabile dell'intervento di risanamento o decontaminazione può beneficiare di aiuti di Stato.
4. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per i lavori di risanamento, meno l'aumento di valore del terreno. Nel caso del risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio.
5. Le valutazioni dell'incremento di valore del terreno a seguito del risanamento sono effettuate da un esperto indipendente.
6. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
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