Art. 45 · Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati

Art. 45

Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati 1.   Gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese che rimediano ai danni ambientali mediante il risanamento di siti contaminati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   L'investimento comporta la riparazione del danno ambientale, compreso il danno alla qualità del suolo o delle acque di superficie o delle falde freatiche. 3.   Se è individuata la persona giuridica o fisica responsabile del danno ambientale in base al diritto applicabile in ciascuno Stato membro, fatte salve le norme dell'Unione in tale settore — in particolare la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (58), modificata dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (59), la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (60) e la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (61) — tale persona deve finanziare il risanamento sulla base del principio «chi inquina paga» senza fruire di alcun aiuto di Stato. Se non è possibile individuare il responsabile in base al diritto applicabile o imputargli i costi, la persona responsabile dell'intervento di risanamento o decontaminazione può beneficiare di aiuti di Stato. 4.   I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per i lavori di risanamento, meno l'aumento di valore del terreno. Nel caso del risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio. 5.   Le valutazioni dell'incremento di valore del terreno a seguito del risanamento sono effettuate da un esperto indipendente. 6.   L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:651:oj#art-45