Art. 44
Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE
In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE
1. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (57) sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I beneficiari degli sgravi fiscali sono selezionati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi e versano almeno il rispettivo livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE.
3. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali si basano su una riduzione dell'aliquota d'imposta ambientale applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su una combinazione di questi meccanismi.
4. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.
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