Art. 35

Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati 1.   Gli aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   I costi ammissibili corrispondono: a) ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato; b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati. 3.   L'assistenza fornita consiste di misure volte a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti. 4.   L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
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Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (Art. 35 Regolamento (UE) 2014/651) — Testo vigente | Portale Normativo