Art. 33

Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali 1.   Gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato. 3.   Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. 4.   Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa. 5.   L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.
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Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali (Art. 33 Regolamento (UE) 2014/651) — Testo vigente | Portale Normativo