Art. 18

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza 1.   Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. 3.   I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. 4.   I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
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Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (Art. 18 Regolamento (UE) 2014/651) — Testo vigente | Portale Normativo