Art. 16

Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano 1.   Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   I progetti di sviluppo urbano soddisfano i seguenti criteri: a) sono attuati mediante fondi per lo sviluppo urbano in zone assistite; b) sono cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE; c) sostengono l'attuazione di una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile. 3.   L'investimento totale in un progetto di sviluppo urbano nel quadro di misure di aiuto per lo sviluppo urbano non supera 20 milioni di EUR. 4.   Sono ammissibili i costi complessivi del progetto di sviluppo urbano nella misura in cui sono conformi agli articoli 65 e 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (55). 5.   Gli aiuti concessi da un fondo per lo sviluppo urbano a progetti di sviluppo urbano ammissibili possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme. 6.   Gli aiuti per lo sviluppo urbano mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati a livello dei fondi per lo sviluppo urbano o dei progetti di sviluppo urbano, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30 % del finanziamento complessivo erogato a un progetto di sviluppo urbano. 7.   Per l'attuazione di un progetto di sviluppo urbano gli investitori pubblici e privati possono fornire contributi in denaro o in natura o una combinazione di entrambi. I contributi in natura sono considerati al valore di mercato, certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato. 8.   Le misure per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni: a) i gestori del fondo per lo sviluppo urbano sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare i gestori del fondo per lo sviluppo urbano non devono essere discriminati sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. I gestori del fondo per lo sviluppo urbano possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti; b) gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria; c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale dell'investimento; d) in caso di garanzie a favore degli investitori privati in progetti di sviluppo urbano, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25 % del relativo portafoglio garantito; e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per lo sviluppo urbano, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo; f) il fondo per lo sviluppo urbano è istituito a norma della legislazione applicabile. Lo Stato membro prevede una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano. 9.   I fondi per lo sviluppo urbano sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto. Si ritiene che questo sia il caso se i gestori del fondo per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni: a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare; b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando un gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria; c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi degli investitori pubblici; d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti di sviluppo urbano, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sullo sviluppo urbano; e) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica. 10.   Se un fondo per lo sviluppo urbano fornisce prestiti o garanzie a progetti di sviluppo urbano, deve soddisfare le seguenti condizioni: a) nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 3 tiene conto dell'importo nominale del prestito; b) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 3 tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito. 11.   Lo Stato membro può affidare l'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano a un'entità delegata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:651:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano (Art. 16 Regolamento (UE) 2014/651) — Testo vigente | Portale Normativo