Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 17 giu 2014
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
a)
aiuti a finalità regionale;
b)
aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
c)
aiuti per la tutela dell'ambiente;
d)
aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
e)
aiuti alla formazione;
f)
aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
g)
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
h)
aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
i)
aiuti per le infrastrutture a banda larga;
j)
aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
k)
aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; e
l)
aiuti per le infrastrutture locali.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell') e 10 del capo III del presente regolamento, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;
b)
a eventuali modifiche dei regimi di cui all', paragrafo 2, lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
c)
agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
d)
agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
3. Il presente regolamento non si applica:
a)
agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (35), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
b)
agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all', paragrafo 2, lettera b), agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
c)
agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
i)
quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
ii)
quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d)
agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
e)
alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'.
Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.
4. Il presente regolamento non si applica:
a)
ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
b)
agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);
c)
agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.
5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
a)
le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
b)
le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
c)
le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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